La presente sotto-sezione non è compilata in quanto l’Art. 34 del D.L.vo 33/2013 concerne le amministrazioni centrali dello stato.
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.Tali oneri sono spiegati nella modulistica genitori-docenti-Ata e nella normativa. Dlgs 33/2013 – Articolo 34 Art. 34 – Trasparenza degli oneri informativi 1. I regolamenti ministeriali »
Art. 15 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e »
La presente sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non conferiscono gli incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali, di consulenza o collaborazione di cui all’Art. 15 del D.L.vo 33/2013.
La presente sotto-sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non possono pubblicare bandi di concorso.
L’unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio d’Istituto Per i dati relativi clicca qui: Organi Collegiali