Ultima modifica: 4 Giugno 2018

Autorizzazione uscita autonoma alunni

San Biagio, li 14 marzo 2018.

 

Circolare Alunni n. 65

Circolare Docenti n. 137

Circolare Ata n. 49

 

Ai Genitori degli alunni di Sc. Sec. I grado

Ai Docenti di Sc. Secondaria di I grado

Al Personale Ata Sc. Secondaria di I grado

Loro sedi

 

 

Oggetto: autorizzazione uscita autonoma alunni

 

Si comunica che l’art.19 bis del D.L. n.148 del 16-10-2017, convertito nella Legge n.172 del 4-12-2017 (riportato integralmente in calce), prevede che i Genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni possano autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni e l’utilizzo in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico.

La stessa norma stabilisce che detta autorizzazione esonera il personale scolastico e l’ente locale, gestore del servizio di trasporto, dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.

Pertanto i Genitori interessati dovranno compilare due moduli (scaricabili dal sito web della scuola, ma che per quest’a.s. vengono consegnati a mano):

  1. Il modulo rivolto alla scuola che autorizza l’uscita autonoma del proprio figlio/a al termine dell’orario delle lezioni;
  2. Il modulo rivolto all’ente locale (solo nel caso di utilizzo del trasporto scolastico)

 

I moduli devono essere compilati in tutte le loro parti, firmati da entrambi i Genitori dell’alunno e consegnati al Docente coordinatore di classe entro martedì 20 marzo 2018.

L’autorizzazione riguardante la scuola (modulo del punto 1) è valida anche ai fini dell’uscita in autonomia al termine delle lezioni degli alunni che usufruiscono del mezzo di trasporto scolastico o che debbano raggiungere il proprio Genitore nell’area all’esterno della scuola.

Inoltre essa è valida, ai sensi delle suddetta Legge, per l’uscita al termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, attività previste nel PTOF, esami di Stato, …) esse terminassero in orari differenti rispetto a quelli consueti.

Essa non è valida invece per eventuali uscite anticipate richieste dalla famiglia; in questo caso gli alunni devono essere prelevati da un Genitore/tutore o da un loro delegato (la delega deve essere preventivamente depositata in segreteria).

L’ autorizzazione indirizzata all’ ente locale è indispensabile per l’utilizzo in autonomia del trasporto scolastico. Senza di essa l’alunno non potrà usufruire del servizio stesso.

 

In caso di mancata autorizzazione dei Genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell’istituzione scolastica e/o dell’ente locale, a far data da martedì 20 marzo 2018, al termine delle lezioni, i Docenti saranno tenuti a consegnare gli alunni solo e direttamente ai loro Genitori o ad altro adulto da loro delegato.

 

Distinti saluti.

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisabetta Costa-Reghini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c.2 del D. Lgs. n.39 /1993.

 

 

 

 

 

(Art. 19-bis

Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici

  1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla Loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
  2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera

dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività, scolastiche.))

Riferimenti normativi

– La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante “Diritto del minore ad una famiglia” è pubblicata nella Gazz. Uff. del 17 maggio 1983, n. 133, S.O.

 

Print Friendly, PDF & Email

Link vai su Skip to content