Autorizzazione uscita autonoma alunni
San Biagio, li 14 marzo 2018.
Circolare Alunni n. 65
Circolare Docenti n. 137
Circolare Ata n. 49
Ai Genitori degli alunni di Sc. Sec. I grado
Ai Docenti di Sc. Secondaria di I grado
Al Personale Ata Sc. Secondaria di I grado
Loro sedi
Oggetto: autorizzazione uscita autonoma alunni
Si comunica che l’art.19 bis del D.L. n.148 del 16-10-2017, convertito nella Legge n.172 del 4-12-2017 (riportato integralmente in calce), prevede che i Genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni possano autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni e l’utilizzo in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico.
La stessa norma stabilisce che detta autorizzazione esonera il personale scolastico e l’ente locale, gestore del servizio di trasporto, dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.
Pertanto i Genitori interessati dovranno compilare due moduli (scaricabili dal sito web della scuola, ma che per quest’a.s. vengono consegnati a mano):
- Il modulo rivolto alla scuola che autorizza l’uscita autonoma del proprio figlio/a al termine dell’orario delle lezioni;
- Il modulo rivolto all’ente locale (solo nel caso di utilizzo del trasporto scolastico)
I moduli devono essere compilati in tutte le loro parti, firmati da entrambi i Genitori dell’alunno e consegnati al Docente coordinatore di classe entro martedì 20 marzo 2018.
L’autorizzazione riguardante la scuola (modulo del punto 1) è valida anche ai fini dell’uscita in autonomia al termine delle lezioni degli alunni che usufruiscono del mezzo di trasporto scolastico o che debbano raggiungere il proprio Genitore nell’area all’esterno della scuola.
Inoltre essa è valida, ai sensi delle suddetta Legge, per l’uscita al termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, anche nel caso in cui per motivi diversi (sciopero, assemblee sindacali, attività previste nel PTOF, esami di Stato, …) esse terminassero in orari differenti rispetto a quelli consueti.
Essa non è valida invece per eventuali uscite anticipate richieste dalla famiglia; in questo caso gli alunni devono essere prelevati da un Genitore/tutore o da un loro delegato (la delega deve essere preventivamente depositata in segreteria).
L’ autorizzazione indirizzata all’ ente locale è indispensabile per l’utilizzo in autonomia del trasporto scolastico. Senza di essa l’alunno non potrà usufruire del servizio stesso.
In caso di mancata autorizzazione dei Genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell’istituzione scolastica e/o dell’ente locale, a far data da martedì 20 marzo 2018, al termine delle lezioni, i Docenti saranno tenuti a consegnare gli alunni solo e direttamente ai loro Genitori o ad altro adulto da loro delegato.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisabetta Costa-Reghini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c.2 del D. Lgs. n.39 /1993.
(Art. 19-bis
Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici
- I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla Loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
- L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera
dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività, scolastiche.))
Riferimenti normativi
– La legge 4 maggio 1983, n. 184 recante “Diritto del minore ad una famiglia” è pubblicata nella Gazz. Uff. del 17 maggio 1983, n. 133, S.O.