prescrizione – circolare Inps 169/2017
Si informa che è stata pubblicata nel sito Inps la circolare n.169/2017 adottata ad esito degli ulteriori approfondimenti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine ai profili normativi ed operativi che afferiscono all’istituto della prescrizione dei contributi nelle gestioni di Dipendenti Pubblici. Allo scopo di favorirne la visione unitaria e la lettura organica, le disposizioni in oggetto sono state redatte nella versione integrale e, pertanto, la circolare 169 del 15/11/2017 sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, recante il medesimo oggetto.
In particolare il comma 1 dell’art. 31 della L. 610/1952 prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.
Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…”),
Stante invece l’inapplicabilità del medesimo art. 31 alle contribuzioni dovute per i lavoratori iscritti alla CPI (insegnanti scuole elem. Parificate e asili ipab), a quest’ultima, fermo restando l’univoco termine prescrizionale stabilito dall’art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995, si applicano le disposizioni vigenti in materia per l’AGO, con le note conseguenze che tale disciplina comporta in termini di non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, se prescritti. Di conseguenza, per laCPI, l’aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore, con conseguente liquidazione del trattamento di quiescenza spettante, avverrà solo in seguito al versamento della riserva matematica quantificata nei sensi suindicati, da parte del datore di lavoro ovvero, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge 1338/1962, da parte del lavoratore.
Ogni iscritto può consultare la propria posizione assicurativa accedendo con PIN alle funzionalità dei servizi on line all’interno del sito Inps.
Nel caso fossero riscontrate anomalie o omissioni, è necessario presentare una Richiesta telematica di Variazione della Posizione Assicurativa
I cittadini potranno accedere all’ applicazione dalla voce Tutti i servizi, presente nella home page del portale INPS, e in ordine alfabetico selezionando “Gestione dipendenti pubblici: richiesta di variazione della posizione assicurativa – RVPA”.
Paola Durigon
Resp. U.O. Anagrafica Flussi
Inps Treviso