Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Massimario di conservazione e scarto per le istituzioni scolastiche
Manuale per la Gestione dei Flussi Documentali
Decreto di adozione del “Manuale della Gestione dei Flussi Documentali” (vedi Linee Guida AgID del n. 371/2021 del 17 maggio 2021)
Regolamento per l’utenza (famiglie e studenti) e per il personale Patto di Corresponsabilità educativa tra scuola e famiglie Regolamento di disciplina Regolamento di Istituto Vademecum sulla pediculosi… “per sapere tutto sulla pediculosi” Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi ad esperti esterni Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. »
MODULISTICA E CONDIZIONI DI POLIZZA N°: 24619 Benacquista-Sicurezza Scuola – Fascicolo Informativo